Bilancio unico di Ateneo d’esercizio

6.6.3.      Predisposizione dell’informativa di bilancio

Il bilancio unico d’Ateneo di esercizio include la Nota Integrativa, parte integrante del bilancio stesso, la cui funzione è quella di fornire le informazioni esplicative e complementari ai dati sintetici e quantitativi contenuti nello SP, nel CE e nel Rendiconto Finanziario.

La NI deve far sì che i valori sintetizzati negli schemi del bilancio siano comprensibili, approfondendo elementi della gestione non individuabili nei meri valori numerici e in tal modo soddisfacendo l’obbligo di informare i terzi che leggono il bilancio sui motivi del ricorso a deroghe generali o specifiche e concorrendo altresì alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. In altri termini, la NI consente di redigere un bilancio con chiarezza, dando compimento ad uno dei principi fondamentali in materia di bilancio.

L’articolo 3 del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 dispone che nel bilancio delle università la NI deve contenere le informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l’andamento della gestione dell’ateneo in tutti i suoi settori, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio e ogni informazione (anche non contabile) e schema utile ad una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio. Essa deve inoltre illustrare i criteri di valutazione utilizzati per la definizione delle voci di bilancio, fornire ogni dettaglio delle stesse e costituire pertanto un elemento integrativo fondamentale di supporto all’unitaria comprensione del bilancio unico d’Ateneo. Il medesimo articolo prevede intoltre che la NI accolga un elenco delle società e degli enti partecipati, a qualsiasi titolo.

L’articolo 4 del D.I. sopra citato richiede che nella NI siano esplicitate le percentuali di ammortamento adottate per i beni ammortizzabili e che sia data adeguata motivazione alle eventuali riduzioni del valore attribuito alle immobilizzazioni materiali ed immateriali. Per quanto riguarda le immobilizzazioni immateriali richiede che siano fornite adeguate indicazioni in materia di recuperabilità dei costi per brevetti, mentre in materia di immobilizzazioni materiali richiede specifiche indicazioni sul trattamento contabile del patrimonio librario. Nella valorizzazione dei ratei attivi e dei risconti passivi, l’articolo 4 del D.I. richiede che la NI fornisca indicazioni circa il metodo utilizzato per la valorizzazione dei progetti di ricerca (al costo o in base allo stato avanzamento lavori).

Per tutto quanto non specificamente normato dal D.I. in merito al contenuto della NI, si applica l’articolo 2427 del CC.

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. c) del DLgs 18/2012 l’Ateneo deve corredare il proprio bilancio unico d’esercizio con una Relazione sulla gestione, predisposta dal Rettore, contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell’Ateneo e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui esso ha operato, anche attraverso entità controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l’Ateneo è esposto. L’analisi deve essere coerente con l’entità e la complessità della gestione dell’Ateneo e contenere, nella misura necessaria alla comprensione della situazione dell’Università e dell’andamento e del risultato della sua gestione, indicatori pertinenti.

L’analisi conterrà, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.

Il calendario di cui al precedente paragrafo 6.5, predisposto e diffuso con le modalità sopra riportate, deve prevedere le scadenze entro le quali i CGA e le strutture dirigenziali sono tenuti ad inviare alla Direzione III tutte le informazioni di natura qualitiativa utili alla predisposizione della NI e della Relazione sulla gestione. La trasmissione delle informazioni avverrà secondo le modalità e i formati indicati dal competente ufficio della Direzione III.

6.6.4.      Approvazione del bilancio unico d’Ateneo d’esercizio

II bilancio unico d’Ateneo d’esercizio predisposto dal DG, completo della Relazione sulla gestione predisposta dal Rettore, di cui all’art. 14, comma 4 del Regolamento AFC, è presentato dal Rettore all’approvazione del CdA, sentito il SA, entro il 30 aprile di ciascun anno; esso è accompagnato da una relazione del Collegio dei Revisori dei conti che attesti la corrispondenza del documento alle risultanze contabili e che contiene valutazioni e giudizi sulla regolarità amministrativo-contabile della gestione e proposte in ordine alla sua approvazione. L’approvazione può avvenire entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio esclusivamente se sussistono specifiche esigenze, che dovranno essere illustrate nella NI al bilancio.

Continua

[1] Variazione finanziaria certa: variazione di cassa, banca e valori bollati. Variazione finanziaria assimilata: variazione assimilati a quella della moneta, nel senso che si fa riferimento a modalità sostitutive della moneta contante nei pagamenti (ad esempio crediti, debiti, cambiali) e certe nel verificarsi e nell’ammontare. Variazione finanziaria presunta: variazione finanziaria incerta nel verificarsi e/o nell’ammontare (ad esempio ratei, crediti per fatture da emettere, debiti per fatture da ricevere).