Bilancio unico d’Ateneo d’esercizio

Il DLgs del 27 gennaio 2012, n.18 ha introdotto la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico nel sistema universitario. Il decreto (attuativo di una specifica disposizione della Legge Gelmini) prevede due cambiamenti radicali, operanti dal 1° gennaio 2014:

  1. il passaggio dalla contabilità finanziaria di tipo pubblico a una economico-patrimoniale (Co.E.P.) di tipo civilistico;
  2. l’adozione del bilancio unico in luogo dei molteplici bilanci autonomi dei dipartimenti e dei centri autonomi.

La Co.E.P. è in linea con i modelli contabili adottati in diversi ambiti del comparto pubblico di molti Paesi europei, sotto la spinta del cd. “New Public Management” e consente di valutare l’impatto economico e patrimoniale degli eventi gestionali in un’ottica pluriennale e non solo nell’esercizio corrente, come avveniva in precedenza. Inoltre, regole contabili e schemi di bilancio comuni semplificano la comparazione tra strutture patrimoniali, proventi, costi e risultati economici delle diverse università, migliorando la trasparenza del sistema. La Co.E.P. consente di individuare e valutare il patrimonio d’Ateneo e di favorire il suo migliore utilizzo nelle attività di didattica e di ricerca.

Per quanto attiene all’adozione di un bilancio unico, prima della riforma il bilancio delle università era il risultato di una sommatoria di bilanci realizzati dai singoli dipartimenti e centri autonomi, con la possibilità che ciò generasse procedure difformi tra loro, secondo le scelte contabili dei dipartimenti e difficoltà nel monitoraggio generale dei conti, a conclusione delle attività di consolidamento interno.
Il passaggio ad un bilancio unico d’ateneo ha fatto sì che, pur tutelando l’autonomia dei dipartimenti, i processi di programmazione e rendicontazione siano gestiti complessivamente, in modo unitario.

Ciò consente agli organi decisionali degli atenei di assicurare una gestione unitaria e maggiormente trasparente della totalità delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali a disposizione dell’organizzazione.

Il Bilancio unico di Ateneo deve essere redatto in conformità a quanto disposto dal sopra citato D.Lgs n. 18 del 27 gennaio 2012 – “Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240” dal D.I. MIUR/MEF n.19 del 14 gennaio 2014“Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” come modificato dal D.I. MIUR/MEF n. 394 dell’8 giugno 2017, nonché dal Decreto Direttoriale MIUR n. 1055 del 30 maggio 2019 che adotta la terza versione integrale e coordinata del Manuale Tecnico Operativo di cui all’art. 8 del D.I. n. 19 del 14 gennaio 2014 (vai alla pagina dedicata al M.T.O.).

Indicazioni operative esemplificative sulla classificazione di costi e ricavi nelle voci del Conto Economico sono riportate nella Nota Tecnica n. 1 del MIUR, mentre la Nota Tecnica 2 e la Nota Tecnica 6 danno indicazioni dettagliate sulla costituzione e l’utilizzo dei Fondi per rischi ed oneri e delle Riserve di Patrimonio Netto. Infine la Nota Tecnica n. 5 del MIUR fornisce raccomandazioni per l’allineamento dei bilanci degli atenei alle modifiche al D.I. 19/2014 introdotte dal D.I. 394/2017.

Per quanto non espressamente previsto dalla normativa sopra indicata, attinente in modo specifico alle università, nella predisposizione del bilancio sono applicate le disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Leggi o scarica i principi contabili OIC dal sito dell’Organismo Italiano di Contabilità.

All’interno degli schemi del bilancio unico d’Ateneo di esercizio è possibile trovare diverse voci che fanno riferimento alle Amministrazioni pubbliche. Lo schema dello SP prevede, sia nell’attivo sia nel passivo, rapporti di credito (attivo circolante) e debito nei confronti di Amministrazioni pubbliche. Un’individuazione non completa dei soggetti nei cui confronti l’Università ha crediti e debiti non permette di rappresentare correttamente la posizione creditoria e debitoria. Anche nel CE, all’interno della sezione “A) Proventi operativi – II. Contributi”, si osserva come l’elenco dei finanziatori sia articolato nello stesso modo. La conoscenza della composizione dell’elenco delle Amministrazioni pubbliche agevola la predisposizione degli schemi di bilancio, permettendo una corretta rappresentazione sia del finanziamento pubblico e privato dell’Università sia dei rapporti di credito e di debito che si possono creare nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche. Per l’elenco e la categorizzazione delle Amministrazioni pubbliche si rimanda al sito ISTAT.