Altri proventi e ricavi diversi

8.5.           ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

La voce accoglie tutti i proventi diversi e che non possono essere ricompresi per natura nelle precedenti voci; in particolare, rientrano in tale categoria:

  • i proventi derivanti da beni immobili;
  • i proventi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali (per esempio brevetti);
  • i proventi da servizi a tariffa;
  • le vendite di prodotti di merchandising;
  • i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione;
  • la pubblicità;
  • le plusvalenze patrimoniali ordinarie;
  • i recuperi e i rimborsi vari.

Il Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, emanato con DR n. 268/2017, disciplina le modalità di valorizzazione dei risultati della ricerca industriale e del trasferimento tecnologico. Spettano all’Università:

  • i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite da propri ricercatori, dipendenti e interni non dipendenti nell’ambito dell’attività di ricerca commissionata, fatto salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore;
  • i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni conseguite dagli interni non dipendenti nell’ambito dell’attività di ricerca istituzionale;
  • i diritti patrimoniali derivanti dalle invenzioni nonché dai brevetti relativi alle invenzioni conseguite dai ricercatori e dipendenti dell’Università nello svolgimento della ricerca istituzionale, quando questi ultimi abbiano deciso di alienare e trasferire all’Università i diritti patrimoniali, fatto salvo il diritto morale dell’inventore di esserne riconosciuto autore.

L’Università è tenuta a valorizzare i diritti patrimoniali sulle invenzioni dei quali è titolare, come pure di quelli di cui abbia anche il solo diritto di godimento. L’Università valorizza i diritti patrimoniali di cui è titolare o cessionaria per mezzo di contratti a titolo oneroso, contenenti le migliori condizioni economiche possibili. Le condizioni, i termini e i corrispettivi dei contratti sono oggetto di negoziazione tra l’Università e i terzi. Se l’Università trasferisce a terzi a titolo temporaneo o definitivo diritti patrimoniali sulle invenzioni di cui sia titolare o cessionaria è tenuta a corrispondere all’inventore universitario un compenso pari al cinquanta per cento del corrispettivo ricevuto dal terzo, al netto delle spese sostenute per la brevettazione o registrazione dell’invenzione o per la loro tutela.

Per quanto attiene alla classificazione dei proventi da ricerca industriale e dei relativi costi derivanti dalla corresponsione all’inventore di quanto di sua spettanza, si sottolinea quanto segue:

  • i canoni di licenza che le società o enti licenziatari riconoscono all’Ateneo devono essere iscritti nella voce “Altri proventi e ricavi diversi” ed in particolare se ne suggerisce l’iscrizione nel conto del PdC “Proventi da altre attività commerciali”;
  • le royalties periodiche pari a percentuali del fatturato corrispondente allo sfruttamento commerciale del brevetto da parte del licenziatario devono essere iscritte nella voce “Altri proventi e ricavi diversi” ed in particolare se ne suggerisce l’iscrizione nel conto del PdC “Ricavi patrimoniali da beni immateriali (royalties)”;
  • per la contabilizzazione del costo per la corresponsione all’inventore della quota di provento di sua spettanza è fondamentale ricordare che le somme riconosciute al personale derivano sempre dal rapporto di lavoro; non si tratta cioè di acquisto presso terzi, ma di attività prodotta internamente in linea con l’indicazione del Codice della proprietà industriale. Il costo dovrà pertanto essere contabilizzato nei costi del personale, nella corretta categoria di appartenenza.

8.6.          VARIAZIONE RIMANENZE

Non applicabile in quanto – considerata la natura dell’attività svolta dall’Ateneo – il modello contabile adottato non prevede la gestione di rimanenze di magazzino. Conseguentemente gli acquisti di merci saranno sempre rilevati come costi direttamente a CE al momento dell’arrivo della merce a destinazione, indipendentemente dalla circostanza che alla data di chiusura dell’esercizio tale merce sia stata immessa nel processo produttivo, oppure sarà utilizzata nell’esercizio successivo.

Pertanto nella contabilità economico patrimoniale non si rilevano le rimanenze di magazzino né la conseguente variazione della loro consistenza tra la fine e l’inizio dell’esercizio.

8.7.          INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

La voce include tutti i costi capitalizzati, che danno luogo a iscrizioni all’attivo dello SP nelle voci delle classi “AI – Immobilizzazioni immateriali” e “AII – Immobilizzazioni materiali”. Si deve trattare di costi interni (ad es. costi di personale, ammortamenti ecc.), ovvero di costi esterni (ad es. acquisti di materie e materiali vari), sostenuti dall’impresa per la realizzazione interna di immobilizzazioni. È il caso, ad esempio, di un’apparecchiatura hardware costruita da personale d’Ateneo o dei compensi al dipendente che ricopre il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento nell’appalto finalizzato alla realizzazione di lavori. Pertanto, gli importi imputati nella presente voce devono essere stati già rilevati in una o più voci dell’aggregato “B – Costi operativi”, la voce ha infatti lo scopo di nettare tale componente dai costi dell’esercizio, per riattribuirla poi, tramite l’ammortamento, agli esercizi in cui il bene – una volta entrato in uso – genererà la propria utilità pluriennale per l’Ateneo.

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