Contributi

8.2.           CONTRIBUTI

Con il termine contributo si fa riferimento alle quote ricevute da terzi con il fine generale di supportare l’Ateneo nella realizzazione dei propri scopi istituzionali (si esclude pertanto che in tale voce possano essere contabilizzati trasferimenti o quote di trasferimenti ricevuti per la realizzazione di progetti di ricerca). I contributi possono essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’Ente finanziatore in merito all’assegnazione definitiva a favore dell’Ateneo o, nel caso di PA, atto o provvedimento ufficiale.

I contributi si suddividono in:

  1. Contributi in conto esercizio;
  2. Contributi in conto capitale.

Come già indicato nel paragrafo 8.1.2., l’Ateneo può essere parte di accordi diretti con soggetti pubblici o privati per progetti di ricerca aventi carattere prettamente istituzionale. In questo caso, non essendovi una gara, si potrebbe ritenere non appropriata la classificazione nella voce “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi”; tuttavia non si è certamente in presenza di una fattispecie da iscrivere nella voce “Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico”. È opportuno rimarcare che, anche in questo caso, il provento da ricerca non deve essere classificato nella voce “Contributi”, costituendo comunque una delle casistiche da contabilizzarsi tra i “Proventi propri”.

8.2.1.       Contributi in conto esercizio

Per contributi in conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell’Ateneo o, comunque, per realizzare attività non classificabili tra gli investimenti (art. 4, comma 2, lettera b, DI del 14 gennaio 2014, n. 19). I contributi certi ed esigibili saranno iscritti come voci di proventi nel CE.

I contributi in conto esercizio possono essere annuali o pluriennali in base alle modalità di impiego e in funzione dell’arco temporale di riferimento a cui riferiscono la loro vigenza. Ad esempio tra i contributi annuali in conto esercizio possiamo annoverare l’assegnazione ministeriale a titolo di Fondo per il Finanziamento Ordinario (FFO) con competenza annuale e conferito per la copertura degli oneri di gestione e di funzionamento di periodo. Tra i contributi pluriennali in conto esercizio possiamo citare l’assegnazione per il finanziamento di borse di dottorato di ricerca e/o di posti di ricercatore a tempo determinato.

Relativamente al trattamento contabile, si precisa che i contributi annuali in conto esercizio sono rilevati come ricavo nell’esercizio di competenza mentre i contributi pluriennali in conto esercizio saranno annualmente riscontati tenendo conto del costo sostenuto in ciascun esercizio in base al principio della correlazione costi/ricavi.

8.2.1.      Contributi in conto capitale

Per contributi in conto capitale si intendono le «somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l’acquisizione di beni durevoli; l’Ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall’uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in base alle quali sono stati erogati» (art. 4, comma 2, lettera b, DI del 14 gennaio 2014, n. 19).

I contributi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell’ente finanziatore o, nel caso di PA, atto o provvedimento ufficiale.

Relativamente al trattamento contabile, i contributi certi ed esigibili sono iscritti come proventi nel CE. In particolare, si iscrive il contributo nel CE in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento del cespite cui il contributo si riferisce (si veda altresì quanto trattato nel paragrafo 6.2 – Immobilizzazioni materiali).

8.3.          PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

La voce non è applicabile in quanto l’attività assistenziale è di pertinenza delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere rientranti nel SSN.

8.4.          PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTI ALLO STUDIO

Nella Regione Lazio gli interventi per il diritto di studio sono svolti da LazioDisco, che provvede direttamente all’erogazione dei sussidi agli studenti. Pertanto tale voce non è applicabile al bilancio dell’Università.

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