Immobilizzazioni finanziarie

7.3.          IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

7.3.1.      Definizione

Le Immobilizzazioni finanziarie sono rappresentate da investimenti di natura finanziaria destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’Ateneo.

Tipicamente le Immobilizzazioni finanziarie sono costituite da:

  • Partecipazioni;
  • Titoli pubblici o privati con scadenza superiore a 12 mesi;
  • Crediti di natura finanziaria.

L’elemento che contraddistingue tali tipologie di investimenti è rappresentato dalla destinazione durevole dell’investimento; tali tipologie di attività possono trovare iscrizione anche nell’attivo circolante qualora non abbiano la destinazione di investimento durevole. Pertanto la volontà dell’Ateneo è fondamentale ai fini della corretta classificazione di tali tipologie di attività.

L’Università può costituire o partecipare a Società di capitali, Consorzi e Società consortili di ricerca con altri enti e/o con privati, nonché a Fondazioni e ad Associazioni, sia in Italia che all’estero, per la promozione ed il conseguimento delle finalità dell’Ateneo. Gli organismi associativi devono avere quale scopo attività di ricerca, didattica, di formazione e di servizio, a titolo esemplificativo: a) la progettazione e l’esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi della normativa vigente; b) il trasferimento di risultati scientifici e tecnologici a soggetti pubblici e privati; c) la realizzazione di servizi gestionali, culturali, formativi e di aggiornamento professionale anche finalizzati alla promozione dell’immagine dell’Ateneo; d) l’attuazione di iniziative per la realizzazione del diritto allo studio per l’inserimento di laureati e diplomati nell’attività lavorativa, e per i servizi didattici, sussidi ed attività integrative, ivi compresa la costruzione e la gestione di strutture destinate a tali fini.

La partecipazione dell’Università è deliberata dal CdA anche su proposta del SA o di una o più strutture didattiche, scientifiche o di servizio. Il CdA acquisisce comunque il parere del SA qualora l’attività da svolgere persegua fini di ricerca o formativi e anche dei Dipartimenti interessati se attinenti la didattica istituzionale. La partecipazione dell’Università agli organismi associativi è subordinata alle seguenti condizioni: a) che tale partecipazione sia rappresentata di norma da prevalente apporto di prestazione di opera scientifica o di attività didattica, inclusa l’utilizzazione delle strutture ad esse funzionali; motivatamente la partecipazione può essere stabilita in denaro; b) che l’atto costitutivo preveda che eventuali eccedenze di gestione vengano in prevalenza reinvestite per le finalità istituzionali; c) che sia assicurata la partecipazione paritaria dell’Università nell’impostazione dei programmi di ricerca; d) che l’Università partecipi al ripiano di eventuali perdite limitatamente alla quota di partecipazione; e) che il versamento di contributi ordinari o straordinari non previsti al momento dell’adesione sia subordinato ad apposita delibera del CdA; f) che sia prevista la possibilità di recesso senza oneri per l’Università in caso di modifica dello Statuto.

Le partecipazioni, ai sensi di quanto disposto dal CC, sono rappresentate da quote (azionarie e non) destinate, per decisione degli organi, a investimento duraturo finalizzato al controllo, ovvero a influenza dominante (partecipazioni in società controllate) oppure ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione), nella gestione della partecipata. Si ritiene non applicabile all’Ateneo il possesso di partecipazioni in imprese controllanti, in quanto situazione peculiare nei rapporti tra società di capitali.

Secondo quanto previsto dalla normativa specifica di settore non possono essere classificate tra le Immobilizzazioni finanziarie e/o altre poste dell’Attivo patrimoniale le partecipazioni in Consorzi, Fondazioni o altri Enti commerciali e non, qualora le stesse non abbiano alcun valore di uso futuro e/o possibilità di realizzo. Tuttavia, data la frequenza e la rilevanza di tali fattispecie nel mondo universitario, e in base a quanto disposto in materia di consolidamento dall’art. 6, comma 2 del DLgs del 27 gennaio 2012, n.18, in NI dovrà essere fornita adeguata informativa in merito ai costi di competenza sostenuti nei singoli esercizi ed un’adeguata rappresentazione delle modalità di esercizio del controllo o del coordinamento.

I titoli, a differenza delle partecipazioni, non rappresentano quote di partecipazione al capitale sociale, ma costituiscono titoli di credito che attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità, senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi.

Infine, i crediti iscrivibili tra le Immobilizzazioni finanziarie sono quelli aventi natura finanziaria o assimilabile derivanti ad esempio da depositi cauzionali generati da rapporti contrattuali durevoli o dalla cessione di immobilizzazioni con pagamento dilazionato.

7.3.2.     Classificazione

Le Immobilizzazioni finanziarie possono essere classificate come di seguito indicato:

  1. Partecipazioni in:
    1. imprese controllate;
    2. imprese collegate;
    3. altre imprese.
  2. Titoli;
  3. Crediti verso:
    1. imprese controllate;
    2. imprese collegate;
    3. altre imprese.

Sono considerate imprese controllate le società in cui si dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero si dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante oppure l’influenza dominante deriva da particolari vincoli contrattuali con la società.

Sono considerate imprese collegate le società sulle quali si esercita una influenza notevole, che si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato un numero di voti pari ad almeno un quinto (20%).

Nei titoli iscrivibili nelle Immobilizzazioni finanziarie rientrano i titoli pubblici (BOT, BTP, CTZ, CCT) oppure i titoli obbligazionari emessi da Enti pubblici o società private.

I crediti iscrivibili nelle Immobilizzazioni finanziarie comprendono i crediti di natura finanziaria, oltre che i crediti per depositi cauzionali. Qualora tali crediti siano altresì vantati verso imprese controllate e/o imprese collegate, è opportuna una separata indicazione rispetto a quelli vantati verso altre imprese.

La struttura della contabilità generale per le Immobilizzazioni Finanziarie può essere la seguente:

DESCRIZIONE
Immobilizzazioni finanziarie
Titoli di Stato ed altri Titoli
Acquisto altri Titoli
Acquisto Titoli di Stato
Partecipazioni
Spin-off
Fondo svalutazione Spin-off
Società Consortili
Fondo svalutazione Società Consortili
Consorzi
Fondo svalutazione Consorzi
Fondazioni
Fondo svalutazione Fondazioni
Altre partecipazioni
Fondo svalutazione Altre partecipazioni
Crediti finanziari immobilizzati
Depositi cauzionali
Fondo svalutazione Depositi cauzionali

TAB. 15 – IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: STRUTTURA DELLA CONTABILITÀ