Per facilitare le attività di predisposizione del budget si riporta di seguito lo schema di budget degli investimenti previsto dal D.I. 925/2015.
Le previsioni devono essere effettuate, per ciascuna voce, al livello più specifico (più “basso”) presente nello schema (ad esempio numero arabo per le immobilizzazioni immateriali, numero romano per le immobilizzazioni finanziarie).
Laddove – nelle indicazioni relative alle singole voci presentate sotto lo schema – si legge “bilancio”, si faccia riferimento al bilancio di previsione.
BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
VOCE | IMPORTO | di cui
CONTRIBUTI DA TERZI FINALIZZATI |
di cui
RISORSE DA INDEBITAM. |
di cui
RISORSE PROPRIE |
A) IMMOBILIZZAZIONI | ||||
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | ||||
1 – Costi di impianto, ampliamento e sviluppo |
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2 – Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell’ingegno | ||||
3 – Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | ||||
4 – Immobilizzazioni in corso e acconti | ||||
5 – Altre immobilizzazioni immateriali | ||||
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | ||||
1 – Terreni e fabbricati | ||||
2 – Impianti e attrezzature | ||||
3 – Attrezzature scientifiche | ||||
4 – Patrimonio librario, opere d’arte, di antiquariato e museali | ||||
5 – Mobili e arredi | ||||
6 – Immobilizzazioni in corso e acconti | ||||
7 – Altre immobilizzazioni materiali | ||||
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | ||||
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI |
Il budget degli investimenti accoglie le previsioni di acquisizioni di immobilizzazioni per l’esercizio/gli esercizi successivo/i.
Le immobilizzazioni rappresentano elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, ossia destinati a far parte in modo duraturo della struttura tecnico-organizzativa e strategica dell’organizzazione. La caratteristica delle immobilizzazioni è determinata non dalla natura intrinseca dei beni, ma dalla destinazione che viene loro data nella gestione, ossia quella di permanere durevolmente.
A) I. Immobilizzazioni immateriali
I tratti comuni delle immobilizzazioni immateriali sono: l’assenza di tangibilità, l’autonoma identificabilità, l’esistenza di un valore economico reale, l’utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da beni intangibili, generalmente rappresentati da diritti giuridicamente tutelati (ad esempio brevetti, marchi, concessioni, licenze e diritti simili) o da oneri pluriennali, ossia costi che, pur non essendo collegati all’acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto, non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti (ad esempio i costi di impianto e di ampliamento). Le immobilizzazioni immateriali entrano a far parte del patrimonio dell’organizzazione mediante acquisizione diretta dall’esterno (a titolo di proprietà o godimento) o mediante produzione interna e concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio attraverso l’imputazione delle quote annuali di ammortamento.
Le immobilizzazioni immateriali vengono iscritte al costo di acquisto o di realizzazione, inclusivo di oneri accessori. Il costo di realizzazione comprende tutti i costi direttamente imputabili alla formazione dell’immobilizzazione relativi al periodo di formazione e fino al momento dal quale la stessa può essere utilizzata.
Le attività immateriali possono essere iscritte nello Stato Patrimoniale solo se hanno le seguenti caratteristiche:
- si riferiscono a costi effettivamente sostenuti;
- non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento e manifestano una capacità di produrre benefici economici futuri;
- si tratta di costi che possono essere distintamente identificati ed attendibilmente quantificati;
- nel caso di beni immateriali rappresentati da diritti giuridicamente tutelati, l’organizzazione ha il potere di sfruttarne i benefici futuri attesi.
Nel caso di cessione o dismissione di un’attività immateriale, se viene generato un utile/perdita deve essere registrato a Conto Economico tra le poste di natura straordinaria (plusvalenza/minusvalenza).
Il valore delle immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato a decorrere dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso. L’ammortamento deve essere effettuato sistematicamente in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Oltre al riferimento generale alla residua possibilità di utilizzazione, valido per tutte le immobilizzazioni, il legislatore ha indicato un periodo massimo di cinque anni per l’ammortamento di talune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali.
Le immobilizzazioni immateriali devono essere esposte in bilancio al netto degli ammortamenti accumulati.
Le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino di valore durevolmente inferiore al valore netto contabile (costo storico ridotto dell’ammortamento accumulato), devono essere iscritte a tale minor valore. Tale riduzione di valore viene rappresentata in bilancio mediante una svalutazione iscritta a Conto Economico. La svalutazione delle immobilizzazioni immateriali deriva dal confronto tra il valore netto di iscrizione in bilancio e il valore del bene in base alla residua possibilità di produrre benefici economici futuri.
Il ricorso alla svalutazione dei beni ammortizzabili riveste carattere eccezionale.
Nel momento in cui vengono meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, dovrà essere ripristinato il valore originario. Il ripristino di valore non può trovare applicazione per alcune tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali gli oneri pluriennali.
I beni immateriali possono essere rivalutati solo in applicazione di leggi speciali. La rivalutazione delle immobilizzazioni immateriali non costituisce una componente del Conto Economico e deve essere pertanto iscritta tra le riserve del Patrimonio non vincolato nell’esercizio in cui viene effettuata.
1 – Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
Sono oneri che vengono sostenuti in modo non ricorrente dall’organizzazione in precisi e caratteristici momenti, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente.
I costi di impianto sono legati alla costituzione dell’ente o della società per acquisire le condizioni necessarie per l’avvio dell’attività operativa.
I costi di ampliamento e sviluppo sono legati all’espansione dell’ente o della società in direzioni e attività precedentemente non perseguite, quindi ad es. un ampliamento di tipo quantitativo o qualitativo di misura tale da apparire straordinario.
La rilevazione dei costi di impianto, ampliamento e sviluppo nell’attivo dello Stato Patrimoniale è consentita se sono presenti le tre fattispecie di seguito indicate:
- è dimostrata la loro utilità futura;
- esiste una correlazione oggettiva tra tali costi e i benefici economici futuri che l’organizzazione si attende dagli stessi;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.
L’ammortamento dei costi d’impianto, ampliamento e sviluppo deve esaurirsi in un periodo non superiore a cinque anni.
2 – Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno
I diritti di brevetto rappresentano il diritto esclusivo, tutelato da norme di legge, di sfruttamento di un’invenzione. I diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno sono i diritti d’autore e comprendono sia le opere dell’ingegno di carattere creativo (che appartengono alla musica, alle scienze, alla letteratura, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia), sia altri mezzi multimediali di espressione.
Posta la titolarità del diritto di utilizzo da parte dell’organizzazione e valutata l’utilità futura di tali diritti, si può procedere alla loro capitalizzazione.
In caso di capitalizzazione, il valore di iscrizione in bilancio dei diritti di brevetto e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è rappresentato dal costo di acquisizione da terzi, comprensivo degli oneri accessori, se si tratta di un acquisto a titolo derivato; dal costo di produzione interna, inclusi i costi relativi alla domanda ed all’ottenimento del brevetto, se si tratta invece di un acquisto a titolo originario.
Per quanto concerne il calcolo dell’ ammortamento dei brevetti, il Principio Contabile OIC 24 precisa che la durata legale del brevetto rappresenta la durata massima del periodo di ammortamento; pertanto l’ammortamento verrà effettuato per un periodo pari alla durata legale del brevetto o alla durata economica se si ritiene che da esso si possano avere benefici economici per tutta tale durata; in caso contrario, qualora le aspettative di utilità futura interessino un periodo inferiore a quello tutelato, l’ammortamento sarà proporzionalmente ridotto.
3 – Concessioni, licenze, marchi ed altri diritti simili
Le concessioni sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. La concessione viene ottenuta dietro pagamento di un corrispettivo, che può essere versato in un’unica soluzione (una tantum) all’atto dell’autorizzazione o mediante canoni periodici durante l’arco temporale di durata della concessione stessa. Nel primo caso, il corrispettivo pagato viene iscritto per intero nello Stato Patrimoniale e periodicamente rettificato mediante quote di ammortamento costanti determinate sulla base della durata della concessione, fissata dal contratto o dalla legge. Nel caso di corrispettivi periodici (canoni) l’ammontare del canone annuo dovrà essere rilevato annualmente a Conto Economico tra i “Costi per godimento beni di terzi”.
Qualora la concessione, oltre il pagamento di un una somma una tantum, comporti il pagamento di una parte del corrispettivo sulla base di altri parametri, come ad esempio le percentuali di vendita (royalties), tale ultimo onere è rilevato nel Conto Economico come costo di esercizio.
Le concessioni sono ammortizzate in relazione alla loro durata prevista e comunque con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione.
Il marchio è uno dei segni distintivi di un’organizzazione e può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un simbolo. Al marchio che risponde ai requisiti di novità, originalità e liceità è riconosciuta una particolare tutela giuridica (marchio registrato). Il marchio può essere acquisito per produzione interna o a seguito di acquisizione a titolo oneroso. Nel primo caso il valore è costituito dai costi interni ed esterni direttamente imputabili allo sviluppo del marchio, oltre ai costi indiretti ragionevolmente imputabili allo sviluppo dello stesso. Nel secondo caso il valore da iscrivere è rappresentato dal corrispettivo pagato e dai relativi oneri accessori. Nel caso in cui lo sviluppo del marchio si protragga per più esercizi, i relativi costi devono essere capitalizzati nella voce “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”. A completamento dello sviluppo del marchio, i relativi costi vengono rigirati alla voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
Il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce e, se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere i venti anni.
La licenza è un’autorizzazione con cui il titolare di un diritto permette l’esercizio di una specifica attività economica o l’utilizzo di un prodotto a un diverso soggetto. In merito al costo di iscrizione e all’ammortamento, valgono le stesse regole esposte per le concessioni.
Nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” assumono spesso particolare rilevanza le licenze d’uso software. Per software si intende l’insieme di programmi necessari allo svolgimento di elaborazioni elettroniche. Tali programmi possono essere “di base” (riferenti le istruzioni indispensabili per il funzionamento dell’elaboratore) e “applicativi”, che consentono l’utilizzo di funzioni del software di base al fine di conseguire risultati specifici operativi (ad esempio un programma di contabilità).
I costi per la produzione o l’acquisto del software di base sono capitalizzati insieme all’hardware cui inerisce e pertanto tra le immobilizzazioni materiali.
Il software applicativo si configura invece in genere come immobilizzazione immateriale.
Ai fini dell’iscrizione in bilancio è necessario individuare il titolo giuridico in forza del quale il software viene acquistato o utilizzato. A tale riguardo si distingue tra:
- Software applicativo acquistato a titolo di proprietà;
- Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo indeterminato;
- Software applicativo acquistato a titolo di licenza d’uso a tempo determinato.
Le prime due ipotesi sono tra loro equivalenti sotto il profilo dell’iscrizione in bilancio e dell’ammortamento del costo sostenuto. In particolare se è stata acquistata la sola licenza d’uso perpetua questa deve essere iscritta nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, mentre se sono stati acquistati tutti i diritti inerenti al software, il relativo costo di acquisto va iscritto nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”. L’ammortamento deve essere effettuato in quote costanti correlate al periodo di prevista utilità futura se determinabile, altrimenti in tre esercizi in considerazione dell’elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto generalmente il software.
Nella terza fattispecie, ossia l’acquisizione a titolo di licenza d’uso a tempo determinato, si configurano due ipotesi: 1) se il contratto di licenza d’uso prevede il pagamento di un corrispettivo periodico, lo stesso deve essere imputato a Conto Economico; 2) se invece è previsto il pagamento di un corrispettivo “una tantum” all’inizio del contratto con valenza per tutto il periodo di licenza, i relativi costi devono essere iscritti nella voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili” ed ammortizzati in quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.
Il software può essere altresì prodotto internamente dall’organizzazione e può essere tutelato o non tutelato dalle norme in tema di diritto d’autore. Nel primo caso i relativi costi sostenuti sono iscritti nella voce “Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno”. Nel caso di software non tutelato dalle norme in tema di diritto d’autore, il costo è iscritto nel Conto Economico nell’esercizio di sostenimento o, se utilizzabile per più anni, nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dell’attivo patrimoniale. La metodologia di calcolo degli ammortamenti è la stessa del software acquistato a titolo di proprietà.
4 – Immobilizzazioni in corso e acconti
In questa voce vanno iscritti i costi (interni ed esterni) sostenuti per l’acquisizione o la produzione di immobilizzazioni immateriali delle quali non è stata ancora acquisita la piena titolarità (come ad esempio brevetti e marchi) nonché i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione di immobilizzazioni immateriali. La valutazione delle immobilizzazioni in corso e degli acconti avviene applicando il criterio generale del costo, verificando il rispetto del principio generale dell’utilità ripetuta, ossia i costi capitalizzati devono essere relativi a diritti e/o attività immateriali che, una volta acquisiti o completati, abbiano un’utilizzazione economica produttiva di benefici per l’organizzazione lungo un arco temporale di più esercizi. Quando le immobilizzazioni in corso sono concluse ed iniziano a contribuire all’attività dell’organizzazione, il saldo del conto “Immobilizzazione in corso ed acconti” è girato alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali e si potranno iniziare a calcolare le quote di ammortamento.
5 – Altre immobilizzazioni immateriali
La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” accoglie altri eventuali costi capitalizzabili che, per la loro differente natura rispetto alle categorie già illustrate, non trovano collocazione nelle altre voci. Possono essere ricompresi a titolo esemplificativo i costi sostenuti per la produzione interna del software applicativo “non tutelato” ed i costi per migliorie su beni di terzi. Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “Altre immobilizzazioni immateriali” se tali spese non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità). Se le migliorie sono separabili dai beni stessi (e quindi al momento della restituzione restano di proprietà dell’organizzazione), esse devono essere classificate tra le immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza.
L’ammortamento di tali costi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della detenzione del bene, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo.
A) II. Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono beni di uso durevole acquisiti per l’esercizio delle attività istituzionali e commerciali. Sono beni ad utilità pluriennale, ossia beni che concorrono alla formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi.
Possono essere acquistate o prodotte dall’organizzazione, essere ancora in corso di costruzione alla data di riferimento del bilancio, o possono infine essere costituite da somme anticipate a fronte dell’acquisto.
La ripartizione del costo dell’immobilizzazione materiale nel periodo della sua stimata vita utile avviene in maniera sistematica tramite l’imputazione delle quote di ammortamento.
Rientrano tra le immobilizzazioni materiali le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse esterne. Non rientrano invece tra le immobilizzazioni materiali i beni di terzi che a diverso titolo si trovano presso l’organizzazione.
Come previsto dall’art. 2426, comma 1, del Codice Civile le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto è rappresentato dal prezzo effettivo corrisposto al fornitore (rilevabile in fattura o nel contratto) inclusivo degli oneri accessori, ossia di tutti i costi direttamente collegati all’acquisizione del bene, alla posa in opera ed alle operazioni necessarie per la sua messa in uso (ad esempio costi notarili per la redazione dell’atto di acquisto, onorari per la progettazione di un immobile, costi di installazione, onorari di perizie e collaudi).
L’IVA – in ambito istituzionale – rappresenta un costo di diretta imputazione e quindi deve essere capitalizzata nell’immobilizzazione materiale stessa, mentre in ambito commerciale costituisce un credito verso l’Erario, ad eccezione dell’IVA indetraibile.
Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili all’immobilizzazione materiale. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile all’immobilizzazione, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene è pronto per l’uso.
I costi di natura straordinaria sostenuti durante la costruzione dei cespiti (ad es. nel caso di incendi ed eventi connessi a calamità naturali) non sono capitalizzabili e sono iscritti a Conto Economico.
L’immobilizzazione che alla data di riferimento risulti durevolmente di valore inferiore rispetto a quello determinato con i predetti criteri, deve essere iscritta a tale minor valore. Tale valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali lo richiedano o lo permettano ed entro il limite massimo del valore recuperabile tramite l’uso o la vendita. L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un ricavo, ma viene iscritto tra le riserve di Patrimonio Netto.
Le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzo. L’ammortamento decorre dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l’uso. I coefficienti di ammortamento sono determinati in considerazione della vita utile del bene, del deperimento fisico atteso e dell’obsolescenza dello stesso.
Non sono soggetti ad ammortamento i beni che non perdono valore nel corso del tempo come ad esempio terreni, beni di interesse storico artistico quali opere d’arte, d’antiquariato e museali.
Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono ammortizzate con gli stessi criteri di quelle acquisite a titolo oneroso.
Le spese di manutenzione straordinaria (ampliamenti, modifiche, sostituzioni ed altri miglioramenti) sono portate ad incremento del valore del bene cui si riferiscono se producono un aumento significativo e tangibile di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del bene. Nel caso in cui tali costi non producano i predetti effetti, ma siano sostenuti al fine di mantenere il bene in buono stato di funzionamento, vanno considerati come manutenzione ordinaria e rilevati a Conto Economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
Relativamente alle migliorie su beni di terzi, tali costi devono essere capitalizzati e classificati nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” quando le migliorie non risultano separabili dai beni stessi, quindi non possono avere funzionalità autonoma, mentre se le migliorie sono separabili dai beni stessi esse devono essere classificate tra le immobilizzazioni materiali, nella specifica voce di appartenenza.
Relativamente ai beni acquisiti a titolo gratuito il Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 19 del 14 gennaio 2014 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università” stabilisce che «nel caso di donazione, lascito testamentario o altre liberalità, le università valorizzano e capitalizzano il bene, sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il bene:
- se non soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali, e il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto;
- se soggetto ad ammortamento, deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali con contropartita una voce di Conto Economico (provento straordinario) da riscontare opportunamente in ciascun anno, secondo il piano di ammortamento dei beni».
Quando un‘immobilizzazione materiale viene venduta occorre eliminare contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto, la voce delle immobilizzazioni per il valore netto contabile dell’immobilizzazione ceduta, (al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione). L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione, cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a Conto Economico. Le immobilizzazioni materiali perdute per eventi estranei allo svolgimento della normale attività istituzionale sono considerate come dismesse e la sopravvenienza passiva che emerge è rilevata tra gli oneri straordinari. L’eventuale rimborso del danno da parte di terzi è rilevato come sopravvenienza attiva nella gestione straordinaria.
Il D.I. n. 19/2014 all’art. 4, comma 2, lettera b) stabilisce che per “Contributi in conto capitale” si intendono le somme erogate a fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere o per l’acquisizione di beni durevoli. All’interno della categoria generale dei contributi in conto capitale sono compresi i contributi in conto impianti finalizzati alla costruzione, riattivazione ed ampliamento di immobilizzazioni materiali. I contributi in conto capitale a fondo perduto sono registrati come crediti e ricavi esclusivamente a fronte di un atto o provvedimento ufficiale.
I contributi devono essere contabilizzati con il cd. «metodo indiretto»: i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo mediante il metodo dei risconti. Questo metodo consente di iscrivere nello Stato Patrimoniale il cespite al lordo del contributo e di imputare a Conto Economico da un lato l’ammortamento calcolato sul costo lordo del cespite, dall’altro la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Tale metodo permette di evidenziare con chiarezza il valore dell’immobilizzazione e del relativo ammortamento da una parte e il valore del contributo dell’altra, consentendo una chiara rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’esercizio.
1 – Terreni e fabbricati
I terreni di proprietà sono iscritti al costo di acquisto o al valore rilevabile negli atti per il trasferimento a titolo gratuito. Se necessario, occorre procedere al cd. “scorporo”, ossia all’attribuzione di un valore forfettario ai terreni sottostanti i fabbricati (principi stabiliti dall’art. 36 del D.L. 223/2006, riconosciuti con apposite specifiche da parte dell’OIC). I terreni non sono soggetti ad ammortamento.
Per quanto riguarda i fabbricati, il criterio utilizzato è quello del costo di acquisto/costruzione, quello rilevabile negli atti per il trasferimento a titolo gratuito dei beni e, ove non disponibili ed applicabili i criteri indicati, il valore catastale. Per ciascun fabbricato occorre determinare il fondo di ammortamento cumulato nel tempo, tenuto conto del momento in cui l’immobile ha iniziato ad essere utilizzato dall’organizzazione e della vita utile media per la specifica tipologia di beni, nonché il risconto passivo per i fabbricati acquisiti attraverso contributi agli investimenti.
2 – Impianti e attrezzature
Gli impianti accolgono anche, ove applicabile, le quote relative a componenti impiantistiche scorporate forfettariamente dai fabbricati.
Qualora per l’acquisto di impianti ed attrezzature siano stati ricevuti contributi di terzi, essi sono imputati progressivamente al Conto Economico tramite il metodo dei risconti passivi, al fine di “sterilizzare” il costo annuo dei relativi ammortamenti.
3 – Attrezzature scientifiche
La voce si riferisce all’acquisizione ed installazione di impianti e macchinari destinati alle attività tecnico-scientifiche e di ricerca. Se il bene è stato acquistato con fondi o contributi di terzi non soggetti a restituzione, essi sono imputati progressivamente al Conto Economico tramite il metodo dei risconti passivi, al fine di “sterilizzare” il costo annuo dei relativi ammortamenti.
4 – Materiale bibliografico
Il valore annuale del materiale bibliografico corrente, su qualsiasi supporto, compreso quello elettronico, deve essere iscritto nelle immobilizzazioni materiali («patrimonializzazione») con iscrizione dell’integrale ammortamento nell’esercizio.
5 – Opere d’arte, di antiquariato e museali
In quanto si presuppone che non perdano valore nel tempo, non sono soggetti ad ammortamento. Se acquisito a titolo gratuito, il bene deve essere valorizzato e capitalizzato sulla base di una relazione di stima da parte di un esperto del settore. Il corrispondente valore deve essere iscritto nel Patrimonio Netto (sezione patrimonio vincolato), in un fondo di riserva adeguatamente distinto.
6 – Mobili e arredi
La voce si riferisce all’acquisizione di mobili e arredi destinati alle attività tecnico-scientifiche, di ricerca nonché alle attività didattiche e amministrative.
7 – Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti
Nella voce sono iscritti i costi sostenuti per l’acquisizione o la produzione interna di immobilizzazioni materiali non ancora ultimate. Tale voce include inoltre i versamenti a fornitori per anticipi riguardanti l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali. I valori iscritti in questa voce sono esposti al costo storico e non ammortizzati fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del bene o non sia stata completata la realizzazione che ne consenta l’utilizzazione. In quel momento, tali valori sono riclassificati alle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni materiali. Vi rientrano anche le spese di progettazione, direzione lavori e altre attività tecniche direttamente connesse agli interventi.
8 – Altre immobilizzazioni materiali
Trovano collocazione in questa voce i beni materiali non altrimenti classificabili (ad es. gli automezzi, l’hardware ecc.).
A) III. Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da investimenti di natura finanziaria destinati a permanere durevolmente nel patrimonio dell’organizzazione. Tale categoria comprende:
- Partecipazioni;
- Titoli;
- Crediti di natura finanziaria.
Le partecipazioni sono investimenti durevoli in altre imprese, generalmente rappresentati da azioni o quote della società partecipata. L’art. 2359 del Codice Civile definisce “partecipazioni immobilizzate” quelle partecipazioni destinate, per decisione degli organi, ad investimento duraturo, finalizzato al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società controllate) oppure ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione) nella gestione della partecipata. Le partecipazioni acquistate dal Gruppo Università sono normalmente in società che svolgono attività strumentali a quelle istituzionali o comunque collegate al trasferimento tecnologico e delle conoscenze. Non è applicabile il possesso di partecipazioni in imprese controllanti, in quanto situazione peculiare dei rapporti tra società di capitali.
Le partecipazioni non destinate ad essere mantenute durevolmente nel patrimonio dell’organizzazione sono iscritte nell’attivo circolante tra le “Attività finanziarie”.
L’organizzazione può anche possedere titoli diversi dalle partecipazioni che devono essere rappresentati tra le immobilizzazioni finanziarie. I titoli attribuiscono al possessore il diritto di ricevere un flusso determinato o determinabile di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell’entità che li ha emessi.
Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti anche i crediti di natura finanziaria o assimilabile rivenienti ad esempio da depositi cauzionali generati da rapporti contrattuali durevoli o dalla cessione di immobilizzazioni con pagamento dilazionato.
Le immobilizzazioni finanziarie non sono soggette ad ammortamento.
Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione comprensivo di oneri accessori direttamente correlabili all’operazione quali ad es. spese legali, costi di consulenza, imposte e tasse. In base al principio della prudenza, tale valore non deve essere incrementato in caso di aumento del valore della partecipazione. Il valore della partecipazione deve essere invece ridotto in caso di perdita durevole di valore, in presenza di condizioni interne ed esterne che rendono la situazione di perdita non episodica e non sanabile in un breve arco temporale. La riduzione di valore rispetto al costo è iscritta nel conto economico tra le “Svalutazioni di immobilizzazioni”. Nel caso in cui la perdita di esercizio della partecipata non si configuri come una perdita durevole, occorre mantenere in bilancio il costo storico della partecipata. Qualora le ragioni dell’originaria svalutazione vengano meno occorrerà ripristinare in tutto o in parte il valore della partecipazione fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.
La classificazione contabile dei titoli tra le immobilizzazione finanziarie o nell’ attivo circolante tra le “Attività finanziarie” dipende dalla destinazione del titolo. I titoli destinati a permanere in maniera durevole nel patrimonio dell’organizzazione sono iscritti tra le immobilizzazioni, gli altri nell’attivo circolante. Tale destinazione è determinata oltre che dalle caratteristiche del titolo anche dalle decisioni degli organi in merito ai programmi che intendono attuare nell’esercizio o negli esercizi successivi. Il criterio per la valutazione dei titoli immobilizzati è il costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori (costi di intermediazione bancaria e finanziaria, spese di consulenza di diretta imputazione, commissioni, spese di imposte e di bollo). Tale valore non può essere mantenuto se il titolo alla data di riferimento risulta di valore durevolmente inferiore al costo. La rettifica per perdita durevole di valore è interamente imputata all’esercizio in cui è rilevata nella voce “Svalutazioni di immobilizzazioni”. Qualora vengano meno le ragioni della rettifica, si procede al ripristino del valore del titolo fino a concorrenza, al massimo, del costo originario.