Il D.Lgs del 27 gennaio 2012, n.18 ha introdotto la contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico nel sistema universitario (attuando una specifica disposizione della Legge Gelmini), sia con riferimento al bilancio consuntivo annuale, sia con riferimento alla fase di programmazione e quindi al bilancio di previsione.
Il Decreto delinea un quadro informativo economico-patrimoniale che, con riferimento alla fase di previsione delle Università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. 196/2009, prevede la predisposizione dei seguenti prospetti:
- Bilancio Unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e budget degli investimenti unico di Ateneo;
- Bilancio Unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
- Bilancio Preventivo Unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria;
- Prospetto contenente la riclassificazione della spesa per missioni e programmi.
In data 10 dicembre 2015 è stato emesso il DI del 10 dicembre 2015, n. 925 contenente gli «Schemi di budget economico e budget degli investimenti». Il decreto prevede un’impostazione degli schemi di budget basata sui seguenti criteri: comprensibilità e trasparenza del bilancio, utilità per tutti gli stakeholder, confrontabilità dei dati contabili previsionali con quelli di rendicontazione, utilizzando schemi conformi con il Conto Economico e con lo Stato Patrimoniale del Bilancio Unico d’Ateneo, esigenze di valutazione in merito alla capacità di governo dei ricavi da parte di ciascun ateneo.
La Nota Tecnica n. 4 del MIUR fornisce indicazioni sulle variazioni di budget da attuarsi in corso d’esercizio.
Come meglio spiegato in link, è utile avere come riferimento, per la corretta classificazione dei proventi in previsione, l’elenco delle Amministrazioni pubbliche presente sul sito INPS.
La normativa vigente in tema di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150, così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 74) pone l’enfasi sul collegamento tra gli obiettivi (strategici e operativi) dell’amministrazione e l’allocazione delle risorse finalizzate al loro conseguimento. Il ciclo di gestione della performance prevede infatti espressamente, tra le sue fasi, il “collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse” (art. 4, comma 2, D.Lgs. 150/2009); inoltre, per definizione, gli stessi obiettivi sono “correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili” (art. 5, comma 2, D.Lgs. 150/2009).