10. BILANCIO CONSOLIDATO
Il Bilancio consolidato è il documento che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico del Gruppo Università. Al riguardo si precisa che, conformemente al quadro normativo di riferimento, per Gruppo Università si intende l’Ateneo e tutti gli Enti rientranti nel perimetro di consolidamento; in tale ambito, l’Ateneo viene considerato “Capogruppo”.
10.1. PERIMETRO DEL CONSOLIDAMENTO
Il perimetro (o area) di consolidamento è definito dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs del 27 gennaio 2012, n.18 e comprende:
- Fondazioni universitarie istituite ai sensi dell’art. 59, comma 3, della Legge del 23 dicembre 2000, n.388;
- Società di capitali controllate dalle università ai sensi del CC;
- Enti in cui le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti in assemblea dei soci;
- Enti in cui le università hanno il potere di nominare la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi.
L’art. 6 del DLgs del 27 gennaio 2012, n.18, definisce – tramite la definizione di “area di consolidamento” – l’ambito di applicazione del DI del 11 aprile 2016, n. 248, avente ad oggetto gli “Schemi di Bilancio consolidato nelle Università”.
Il Bilancio consolidato è composto da SP, CE e NI, che ne rappresentano parte integrate. A corredo, sono previsti la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti e l’elenco delle entità rientranti nell’area di consolidamento.
L’Allegato 9 riporta lo schema di Stato Patrimoniale consolidato e l’Allegato 10 lo schema di Conto Economico consolidato.
Al Bilancio consolidato, la cui responsabilità di redazione resta in capo all’Ateneo, si applicano i postulati principi generali di consolidamento di seguito sinteticamente richiamati:
- definizione area consolidamento: la Capogruppo predispone l’elenco dei soggetti ricompresi nell’area di consolidamento;
- uniformità: i principi contabili utilizzati ai fini della redazione del Bilancio consolidato sono uniformi per tutti gli enti compresi nel consolidamento. Al fine di garantire il presente principio di uniformità, la Capogruppo annualmente invierà a tutti gli enti appartenenti all’area di consolidamento specifiche istruzioni (“Manuale dei principi contabili del Gruppo Tor Vergata”) al fine di uniformare/allineare i dati patrimoniali ed economici espressi nei singoli Bilanci d’esercizio ai criteri di redazione applicabili alle università. Tali istruzioni comprenderanno le modalità e le tempistiche di trasmissione dei Bilanci d’esercizio, il format richiesto per l’invio del fascicolo di consolidamento, in cui i dati contabili delle consolidate saranno omogeneizzati secondo i criteri applicabili alle università, nonché la richiesta di altri documenti contabili;
- obbligo di comunicazione: al fine di garantire il presupposto dell’uniformità sopra delineato, gli enti appartenenti al Gruppo Università sono tenuti a fornire le informazioni richieste alla Capogruppo, nei termini indicati nelle istruzioni da questa impartite;
- modalità di redazione: il Bilancio consolidato del Gruppo Università viene redatto applicando le modalità di consolidamento stabilite dai Principi Contabili nazionali emanati dall’OIC, tenuto conto delle peculiarità derivanti dalla normativa di riferimento per i bilanci delle Università.
10.2. TECNICHE DI CONSOLIDAMENTO
La normativa del DI è integrata dalla disciplina emanata dall’OIC. Il documento di riferimento è l’OIC 17, il quale, oltre ad indicare i criteri generali di redazione del Bilancio consolidato, disciplina le diverse tecniche di consolidamento.
Affinché il Bilancio consolidato indichi la situazione patrimoniale e finanziaria dell’intero Gruppo Università, sono previste le “operazioni” di seguito indicate:
- aggregazione di tutte le attività e passività, costi e ricavi della Capogruppo e di tutti gli enti rientranti nel perimetro di consolidamento, tramite applicazione di principi contabili e criteri di valutazione uniformi;
- elisione degli elementi patrimoniali ed economici che hanno natura di reciprocità all’interno del Gruppo: in tal modo il Bilancio rappresenta solo i saldi e le operazioni avvenute tra il Gruppo e i terzi;
- elisione delle partecipazioni: questa è effettuata seguendo il metodo del consolidamento integrale, ossia mediante la sostituzione della partecipazione con il 100% delle attività e delle passività, dei ricavi e dei costi della partecipata nonché mediante la rilevazione della quota di risultato di esercizio e di Patrimonio Netto di pertinenza di terzi, qualora la partecipazione non sia interamente posseduta dalla consolidante.
Il metodo integrale comporta la sommatoria di tutti i valori dell’Attivo, del Passivo e dei valori economici, indipendentemente dalla percentuale di partecipazione.
Di seguito sono riportati gli step operativi da seguire in applicazione del metodo integrale di consolidamento:
- rendere omogenee le poste iscritte nei diversi Bilanci di esercizio degli enti da consolidare, al fine di rendere omogenei i dati contabili oggetto di aggregazione per singola voce di Bilancio;
- sommare le poste attive e passive dello SP e del CE;
- eliminare la partecipazione iscritta nel Bilancio della Capogruppo e confrontarla con la corrispondente quota di Patrimonio Netto dell’ente partecipato. Tale eliminazione può comportare una differenza da annullamento, sottoposta a diverso trattamento contabile in base al segno. In caso di differenza positiva, essa verrà imputata agli elementi dell’Attivo e/o del Passivo del Bilancio consolidato, se distintamente identificabili; l’eventuale parte non ascrivibile a tali elementi dell’Attivo/Passivo, sarà iscritta in un’apposita voce “Differenza da consolidamento” e sarà ammortizzata come un avviamento. In caso di differenza negativa, allo stesso modo, verrà imputata prima agli elementi del Passivo, i quali presenteranno un valore inferiore nel Bilancio consolidato, il residuo eventuale sarà iscritto nella voce di Patrimonio Netto “Riserva da consolidamento” oppure, se derivante da futuri risultati negativi attesi, accantonato tra i Fondi per rischi ed oneri nella voce “Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri”;
- eliminare saldi e operazioni infragruppo che hanno ad oggetto il mero trasferimento di risorse internamente al gruppo (crediti/debiti, costi/ricavi);
- identificare eventuali imposte differite o anticipate derivanti dal processo di consolidamento;
- determinare la parte di Patrimonio Netto consolidato e del risultato di esercizio di pertinenza dei terzi, nonché dei soci di minoranza delle entità consolidate, qualora la partecipazione non sia totalitaria (partecipazione inferiore al 100%).
10.3. PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO
Ai sensi dell’art. 4 – “Atti preliminari al consolidamento del bilancio” del Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 248 dell’11 aprile 2016 “Schemi di bilancio consolidato delle Università”, l’Ateneo in quanto Capogruppo ai sensi dell’art. 1 lettera a) del Decreto e responsabile dell’attendibilità del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto, è tenuto a:
- impartire alle società ed enti rientranti nell’area di consolidamento – come definita dall’art. 1 lettera c) del Decreto – le direttive cui attenersi per la trasmissione dei dati contabili che confluiscono nel bilancio consolidato;
- indicare i principi contabili cui riferirsi, in linea con le disposizioni del Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 19 del 14 gennaio 2014 e con i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC);
- fornire le indicazioni operative utili all’uniformizzazione dei bilanci delle consolidate.
Ai sensi dell’art. 4 – “Atti preliminari al consolidamento del bilancio” del Decreto Interministeriale MIUR/MEF n. 248/2016, la Direzione III richiede, entro il 30 aprile di ogni anno, alle società ed enti consolidati la trasmissione di copia del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio precedente e la compilazione del documento elettronico denominato «Fascicolo di consolidamento Gruppo Tor Vergata». Contestualmente alla richiesta, il competente ufficio della Direzione III trasmette agli uffici contabili delle società e degli enti partecipati il cd. «Manuale dei principi contabili del Gruppo Tor Vergata», indicante i postulati, i criteri di iscrizione e i principi di valutazione cui le entità consolidate devono attendersi nella predisposizione del fascicolo. Ai sensi dell’art. 3 comma 4 (“Principi generali del consolidamento”) del D.I. 248/2016, la Direzione III richiede che le società e gli enti partecipati trasmettano anche tutte le informazioni qualitative e descrittive ritenute utili ad esplicitare la natura delle proprie attività all’interno del Gruppo. La trasmissione del fascicolo dovrà avvenire esclusivamente per posta elettronica entro la data di volta in volta richiesta dalla Direzione III.
Il bilancio consolidato è predisposto, secondo il metodo descritto nel precedente paragrafo 10.2, dal DG con il supporto del competente ufficio della Direzione III e, corredato della Relazione sulla Gestione e della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, è sottoposto al parere del SA e all’approvazione da parte del CdA. Il documento approvato è pubblicato, su iniziativa della Direzione III, sul sito d’Ateneo alla sezione “Amministrazione Trasparente”.
10.4. CASI PARTICOLARI
L’OIC 17 prevede, in sede di redazione di Bilancio consolidato, che eventuali operazioni di leasing finanziario siano contabilizzate secondo il metodo finanziario, in forza del quale il bene che costituisce oggetto del contratto di leasing viene iscritto tra le Immobilizzazioni del locatario, a fronte dell’ottenimento di un finanziamento da parte della società di leasing.
In tal modo il pagamento dei canoni di leasing viene idealmente suddiviso in due componenti, la quota degli oneri finanziari insita nel canone (addebitata a CE) e la quota riferibile alla sola sorte capitale che riduce il finanziamento ottenuto iscritto nei debiti. A fine esercizio viene calcolato l’ammortamento sui beni iscritti nelle Immobilizzazioni e pertanto l’operazione di leasing comporta la rilevazione nel CE dell’esercizio sia della quota di ammortamento sia della quota di oneri finanziari insisti nel canone volta per volta corrisposto.
Tuttavia non è escluso che le operazioni di leasing finanziario possano essere contabilizzate secondo il metodo applicabile ai Bilanci d’esercizio, ossia imputando a CE solo i canoni di leasing periodicamente corrisposti oltre che la quota di ripartizione pro rata temporis del maxi canone iniziale. Nella redazione del bilancio consolidato dell’Ateneo, considerata la non significatività delle operazioni di leasing finanziario, si ritiene preferibile applicare tale ultima metodologia.