Immobilizzazioni immateriali

7.1.4.      Perdite durevoli di valore

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore di recupero delle Immobilizzazioni immateriali risulti durevolmente inferiore rispetto al valore contabile determinato secondo il procedimento dell’ammortamento, occorre procedere alla riduzione al minor valore. Elemento caratteristico di tale svalutazione è che la perdita di valore deve essere qualificata come durevole, nel senso che deve derivare da fatti o circostanze che non consentano più di recuperare il valore contabile dell’immobilizzazione tramite l’uso.

Negli esercizi successivi, se vengono meno le ragioni che hanno determinato la svalutazione, si deve procedere al ripristino del valore e più precisamente del valore originario al netto degli eventuali ammortamenti non calcolati a causa della svalutazione.

Il ripristino di valore non può essere effettuato per gli oneri pluriennali.

7.1.5.       Eliminazione delle immobilizzazioni immateriali

Un’immobilizzazione immateriale viene eliminata quando:

  • ceduta a terzi;
  • si manifesta la decadenza del diritto di utilizzazione;
  • non vi sono più le condizioni di utilità pluriennale e, in generale, vengono meno i requisiti che ne avevano comportato l’originaria iscrizione.

Al momento dell’eliminazione dell’immobilizzazione immateriale è necessario eliminare dal Bilancio il corrispondente VNC ossia il costo storico al netto degli ammortamenti cumulati sino all’esercizio precedente a quello in cui avviene l’eliminazione.

La differenza tra il VNC e l’eventuale prezzo di cessione determina una plusvalenza (prezzo cessione > VNC) o minusvalenza (prezzo di cessione < VNC).

La plusvalenza viene iscritta nella voce di CE V. Altri ricavi e proventimentre la minusvalenza viene iscritta nella voce di CE XII. Oneri diversi di gestionequalora la dismissione dell’immobilizzazione immateriale sia derivante da un processo normale di cambiamento o rinnovamento degli asset aziendali.

Diversamente, qualora la dismissione sia conseguente ad eventi eccezionali e non prevedibili, la plusvalenza o minusvalenza che ne deriva viene rilevata tra i componenti straordinari di reddito (Sezione E del CE).

Caso pratico n. 5

Si ipotizzi un brevetto acquistato nell’esercizio n per € 10.000 utilizzabile per 5 anni (aliquota del 20%). Nel corso del quarto anno di utilizzo il brevetto viene ceduto a un soggetto terzo per € 1.000.

Al momento della cessione (effettuata alla data del 31.10.20XX) sarà realizzata una minusvalenza di € 3.000, come di seguito schematizzato:

ANNO COSTO   STORICO AMM.TO ANNUO VALORE NETTO CONTABILE (VNC) PREZZO CESSIONE PLUS / MINUS (PREZZO CESSIONE – VNC)
31.12.20XX 10.000,00 2.000,00 8.000,00    
31.12.20XX+1   2.000,00 6.000,00    
31.12.20XX+2   2.000,00 4.000,00    
31.12.20XX+3   4.000,00 1.000,00 (3.000,00)

Al momento della cessione verrà effettuata la seguente scrittura contabile:

31.10.20XX – CESSIONE BREVETTO CON MINUSVALENZA
Diversi @ Diritti di brevetto (SP)   4.000,00
Crediti vs Terzi (SP)     1.000,00  
Minusvalenze (CE)     3.000,00  

L’iscrizione della minusvalenza tra gli oneri di gestione ordinaria oppure tra i componenti straordinari di reddito è in funzione della natura dell’evento che ha determinato la cancellazione del brevetto. In tale specifica ipotesi, trattandosi di una cessione a un soggetto terzo, evidentemente l’evento è da qualificarsi come rientrante nell’ordinaria gestione e, pertanto, la classificazione più adeguata è quella tra gli oneri diversi di gestione.

Si precisa che secondo i corretti principi contabili in caso di cessione/dismissione delle Immobilizzazioni dovrebbe essere calcolata la quota di ammortamento fino alla data di cessione/dismissione, in modo da determinare il contributo (tramite la quota di ammortamento) che l’immobilizzazione immateriale ha dato dall’esercizio dell’esercizio e fino alla data in cui è stata ceduta/dismessa.

Si sottolinea, comunque, che l’eventuale mancata contabilizzazione della quota di ammortamento maturata sino alla data di cessione/dismissione determinerebbe solo un effetto classificatorio, in quanto si tradurrebbe in una minor plusvalenza oppure in una maggior minusvalenza iscritta nel CE dell’esercizio, senza alcun effetto sul risultato nel suo complesso.

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